La donazione di un immobile è il contratto previsto dalla legge con il quale il donante, per spirito di liberalità, impoverisce il suo patrimonio per arricchire quello di un altro soggetto gratuitamente, definito donatario, purchè questo accetti, come disciplinato dall’art. 782 del codice civile.
Affinchè la donazione sia valida deve avvenire tramite atto pubblico e in presenza di due testimoni.
Gli immobili oggetto di donazione possono essere offerti in garanzia per la stipula di un mutuo ipotecario, ma spesso le banche non si ritengono sufficientemente tutelate, quindi potrebbero esserci problemi ad ottenerlo.
La donazione non comporta un acquisto definitivo della proprietà ma qualcosa di provvisorio che può essere rimesso in discussione fino alla morte del donante.
La donazione, soprattutto per gli immobili, può essere revocata per ingratitudine o per calunnia o per grave danno sul patrimonio del donante o altri figli del donatore.
Una donazione può anche essere messa in discussione nel corso degli anni.
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