L’AGIBILITA’ DI UN IMMOBILE
Il certificato di agibilità è un documento tramite il quale si attesta che un determinato immobile, a seguito dell’edificazione o di determinati interventi, possegga le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente e che sia stato realizzato secondo quanto indicato nel progetto, il tutto descritto nel Testo Unico dell’Edilizia.
La certificazione di agibilità ha le sue origini nel 1934 e nel corso degli anni ha subito alcune modifiche, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove non viene più rilasciata dal Comune dove si trova l’immobile, ma da un professionista, ad esempio un geometra o un architetto, responsabile di dichiararne la sussistenza dei requisiti di legge.
Ma quali sono questi requisiti di legge?
Innanzitutto, l’agibilità deve essere presentata dal titolare del permesso di costruire entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune, come stabilito dal Testo Unico dell’Edilizia; ed è necessaria per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni o sopraelevazioni e per gli interventi che vanno a influire sulle condizioni degli edifici già esistenti. Qualora l’attestato di agibilità non venisse depositato l’immobile a cui fa riferimento non potrebbe venire utilizzato. Oltre al certificato di agibilità è necessario presentare:
Per quanto concerne gli immobili costruiti prima della data di entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia e che non sono stati oggetto di interventi successivi, il certificato di agibilità può legittimamente mancare.
La pubblica amministrazione dispone invece di 30 giorni per fornire il proprio riscontro in merito alla documentazione di agibilità ricevuta, riferimento legge n. 241 del 07/08/1990.
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