IL CERTIFICATO DI AGIBILITA

L’AGIBILITA’ DI UN IMMOBILE

Il certificato di agibilità è un documento tramite il quale si attesta che un determinato immobile, a seguito dell’edificazione o di determinati interventi, possegga le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente e che sia stato realizzato secondo quanto indicato nel progetto, il tutto descritto nel Testo Unico dell’Edilizia.

La certificazione di agibilità ha le sue origini nel 1934 e nel corso degli anni ha subito alcune modifiche, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove non viene più rilasciata dal Comune dove si trova l’immobile, ma da un professionista, ad esempio un geometra o un architetto, responsabile di dichiararne la sussistenza dei requisiti di legge. 

 

Ma quali sono questi requisiti di legge?

Innanzitutto, l’agibilità deve essere presentata dal titolare del permesso di costruire entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune, come stabilito dal Testo Unico dell’Edilizia; ed è necessaria per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni o sopraelevazioni e per gli interventi che vanno a influire sulle condizioni degli edifici già esistenti.  Qualora l’attestato di agibilità non venisse depositato l’immobile a cui fa riferimento non potrebbe venire utilizzato.  Oltre al certificato di agibilità è necessario presentare:

  • l’attestazione di asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità;
  • il certificato di collaudo statico, ovvero una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori ;
  • la documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche;
  • la dichiarazione di aggiornamento catastale;
  • la documentazione relativa alla sicurezza impianti;
  • la documentazione relativa all’isolamento termico e attestato di prestazione energetica APE;
  • documentazione relativa al rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi;
  • documentazione relativa agli allacciamenti impiantistici;
  • documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.

Per quanto concerne gli immobili costruiti prima della data di entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia e che non sono stati oggetto di interventi successivi, il certificato di agibilità può legittimamente mancare.

La pubblica amministrazione dispone invece di 30 giorni per fornire il proprio riscontro in merito alla documentazione di agibilità ricevuta, riferimento legge n. 241 del 07/08/1990.

 

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